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Rateizzazione cartelle esattoriali anche per debiti separati

lentepubblica.it • 4 Luglio 2022

rateizzazione-cartelle-esattoriali-debiti-separatiLa novità è stata introdotta con un recente correttivo al DL Aiuti: rateizzazione cartelle esattoriali applicata anche per debiti separati.


La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Sono, quindi, previste diverse tipologie di rateizzazione secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate: in tal senso il DL Aiuti ha ulteriormente fornito margini di vantaggio per le agevolazioni.

Le novità risultano apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (Dl 50/2022) dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Rateizzazione cartelle esattoriali anche per debiti separati

llo stato attuale, quando il debitore presenta domanda di dilazione, non è ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti.

Con l’emendamento approvato, si mira a consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun carico o partita di ruolo.

Al momento, i contribuenti che ricevono una cartella esattoriale con inscrizione a ruolo, possono chiedere il pagamento a rate semplificato (massimo di 72 rate in 6 anni), senza allegare documentazione che ne giustifichi la richiesta, per debiti fino a 60mila euro: basta auto-dichiarare una temporanea situazione di difficoltà economica. Se l’emendamento sarà approvato, tale soglia sarà elevata a 120mila euro.

Non solo: in base alla formulazione dell’emendamento, questa nuova possibilità dovrebbe essere applicabile a ogni singola richiesta di rateizzazione.

La seconda novità riguarda le regole sulla decadenza da un piano di rateizzazione. Attualmente scatta in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Con l’emendamento questo numero è portato a otto e si permette al contribuente di chiedere ulteriori piano di rateazione; non si può invece chiedere una nuova dilazione dei pagamenti per un piano decaduto.

Quando e come è possibile rateizzare allo stato attuale?

Queste qui di seguito sono le regole generali sulla rateizzazione previste allo stato attuale.

Per importi fino a 60 mila euro, si può ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Per importi superiori a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Infine per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Puoi presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.

Se la richiesta è accolta, accedi al piano straordinario che ti consente di pagare il debito con rate costanti.

Richiesta differimento dilazione dei debiti

Si rammenta che allo stato attuale per quanto riguarda la richiesta di differimento delle dilazioni dei debiti, la proroga, richiedibile una sola volta, può essere:

  • ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni)
  • straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Decadenza della rateizzazione

Si ricorda, infine, che la rateizzazione decade in caso di:

  • inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.

La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale“);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori“);
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Nel caso di decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti:

  • solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione – della rateizzazione decaduta
  • fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.

Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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